Presunzione di contitolarità del credito riguardante le somme depositate in un conto corrente cointestato e prova contraria

Presunzione di contitolarità del credito riguardante le somme depositate in un conto corrente cointestato e prova contraria
06 Ottobre 2017: Presunzione di contitolarità del credito riguardante le somme depositate in un conto corrente cointestato e prova contraria 06 Ottobre 2017

Con la recente ordinanza n. 20452/2017, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla presunzione di contitolarità delle somme depositate sul conto corrente cointestato ai coniugi.

Questa sussiste anche nel caso in cui uno di costoro alleghi proprio che le somme depositate siano state oggetto di una donazione fatta dal proprio genitore, senza però offrirne la prova.

di donazione fatta dal genitore al cointestatario.

Nel caso di specie, la ex moglie aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per la restituzione di somme che, a suo dire, l’ex marito aveva illegittimamente prelevato dal conto corrente cointestato.

Quest’ultimo aveva proposto opposizione al citato decreto, sostenendo invece la piena legittimità di tale operazione, trattandosi di un’elargizione che gli era stata fatta dal padre e solo a lui indirizzata.

L’opposizione veniva però respinta in primo grado, così come il successivo appello.

Approdata la causa in Cassazione, il giudice di legittimità ha nuovamente rigettato la domanda dell’ex marito, concordando con le conclusioni cui era pervenuta la Corte territoriale.

In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto corretto il ragionamento della Corte d’Appello che, in mancanza di prova contraria, aveva dichiarato non superata la presunzione di contitolarità delle somme predette, ben potendo queste essere state elargite anche a favore dell’altro cointestatario (la ex moglie), all’epoca dei fatti in buoni rapporti con l’altro coniuge.

La Cassazione ha quindi affermato, ancora una volta, che “la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015 Rv. 637049; Sez. 3, Sentenza n. 4496 del 24/02/2010; Rv. 611861; Sez. 1, Sentenza n. 28839 del 05/12/2008 Rv. 605716)”.

Si ricorda, peraltro, che la presunzione di contitolarità sussiste anche qualora sia consentita la facoltà di compiere operazioni separatamente.

In tal caso, infatti, si presume comunque “la contitolarità dell’oggetto del contratto ed il consenso di tutti gli intestatari alla movimentazione del conto, sicché una volta provata dalla banca l’esistenza di conti cointestati è onere della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla contestazione offrire la prova contraria della non riferibilità a sé dei prelievi effettuati” (Cass. civ., sez. I, sent. 22.07.2017, n. 13663).

   

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